Art. 2.

      1. L'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dei mezzi di comunicazione avente ad oggetto fatti giudiziari di particolare gravità può, in casi eccezionali, essere limitato su iniziativa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, allo scopo di tutelare la dignità e il diritto alla riservatezza dei familiari delle vittime, di prevenire elementi di spettacolarizzazione nello svolgimento dei relativi servizi informativi, di consentire un sereno e regolare svolgimento delle indagini nonché di impedire il verificarsi di atti di emulazione.